La denuncia da parte dei privati è l’atto con il quale ogni persona porta a conoscenza dell’autorità – pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria (e non anche un agente) – un reato perseguibile d’ufficio del quale ha notizia.
Nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa ed è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge:
- se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi);
- se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso;
- se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine;
- se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinvenga qualsiasi esplosivo;
- se si subisce un furto o smarrisce un’arma, parte di essa o un esplosivo;
- nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive;
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
L’azione avviata d’ufficio è irretrattabile, non è dunque possibile interromperla.
Ricordiamo che l’Autorità competente non può rifiutarsi di prendere atto di una denuncia, poiché in tal caso incorrerebbe nel reato di “Omissione di atti d’ufficio” con pena da 6 mesi a due anni di carcere (art. 328 del Codice Penale)
La querela è la dichiarazione con la quale – personalmente o a mezzo di procuratore speciale – la persona offesa dal reato o il suo legale rappresentante chiede espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato (ossia fa richiesta di punizione) per il quale non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza. La querela configura una condizione di procedibilità, ma contestualmente contiene l’informazione sul fatto-reato.
La querela va fatta, oralmente o per iscritto, al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o, all’estero, a un agente consolare, e presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
L’Autorità che riceve la querela deve provvedere all’attestazione della data e del luogo della presentazione, alla identificazione della persona che propone la querela ed alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero (art. 347 c.p.p.).
Il diritto di querela deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è di sei mesi quando si tratta di delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale – non di gruppo o verso minorenni poiché, per queste, si procede d’ufficio) e in caso di atti persecutori (ad esempio in caso di stalking)
Ricordiamo che l’Autorità competente non può rifiutarsi di prendere atto di una querela, poiché in tal caso incorrerebbe nel reato di “Omissione di atti d’ufficio” con pena da 6 mesi a due anni di carcere (art. 328 del Codice Penale)
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