È un istituto che vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e consente alla persona non abbiente di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

Possono ottenere il gratuito patrocinio:

 

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
  • gli apolidi;
  • gli enti od associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica;

 

Con quale reddito può essere richiesto?

Il reddito dell’interessato non deve superare € 11.369,24 (aggiornato il 23/7/2014 G.U.) di imponibile al netto degli oneri deducibili (tetto modificabile ogni due anni dal Ministro della giustizia).

IMPORTANTE: Le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili possono essere ammesse al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito, come le vittime di violenza sessuale.

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